Regolamento CE 1516/2007

CERCAFUGHE, DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE PERDITE, RECUPERO GAS ESAUSTO, REGISTRO DELL'APPARECCHIATURA, REGOLAMENTO 842/2006, RICERCA PERDITE

Cosa prevede il Regolamento CE 1516/2007

Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria o pompe di calore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra (5 tonnellate di CO2EQ).

Il regolamento prescrive l'adozione di un «registro dell’apparecchiatura» nel quale vanno indicati:

  • i dati del manutentore dell'impianto;
  • la carica di gas fluorurati ad effetto serra;
  • le perdite rilevate, le relative cause e riparazioni.

Il regolamento prevede anche i controlli sistematici da effettuarsi sulle apparecchiature e le metodologie di misurazione per il controllo delle perdite delle apparecchiature. Tra queste ultime viene ovviamente citata la metodologia diretta per mezzo di dispositivi di rilevazione adeguati (cercafughe), per i quali si prevede che siano

controllati ogni 12 mesi per verificarne il corretto funzionamento. La sensibilità dei dispositivi portatili di rilevazione di gas è di almeno 5 grammi all’anno.

Il regolamento prescrive infine le procedure per la riparazione delle perdite.

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