Regolamento CE 1516/2007
Cosa prevede il Regolamento CE 1516/2007
Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria o pompe di calore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra (5 tonnellate di CO2EQ).
Il regolamento prescrive l'adozione di un «registro dell’apparecchiatura» nel quale vanno indicati:
- i dati del manutentore dell'impianto;
- la carica di gas fluorurati ad effetto serra;
- le perdite rilevate, le relative cause e riparazioni.
Il regolamento prevede anche i controlli sistematici da effettuarsi sulle apparecchiature e le metodologie di misurazione per il controllo delle perdite delle apparecchiature. Tra queste ultime viene ovviamente citata la metodologia diretta per mezzo di dispositivi di rilevazione adeguati (cercafughe), per i quali si prevede che siano
controllati ogni 12 mesi per verificarne il corretto funzionamento. La sensibilità dei dispositivi portatili di rilevazione di gas è di almeno 5 grammi all’anno.
Il regolamento prescrive infine le procedure per la riparazione delle perdite.