Regolamento UE 517/2014
Il Regolamento CE Regolamento UE 517/2014, entrato in vigore dal 1 gennaio 2015, abroga e sostituisce il precedente Regolamento CE 842/06, obiettivo del quale era contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. Il nuovo regolamento, rispetto al precedente, mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas).
In particolare, le seguenti disposizioni vengono estese a nuovi soggetti e apparecchiature e prodotti:
- controllo delle perdite di F-gas (articoli 4 e 5);
- obblighi di recupero di F-gas (articolo 8);
- obblighi di certificazione delle persone e delle imprese (articolo 10);
- controllo dell’uso di F-gas (articolo 13).
Inoltre, il Regolamento introduce:
- ulteriori restrizioni relative all’immissione in commercio di determinati prodotti e apparecchiature (articolo 11 e allegato III);
- specifiche disposizioni in materia di apparecchiature precaricate con HFC (articolo 14);
- riduzione della quantità di HFC immessa in commercio (meccanismo di assegnazione di quote di HFC - phase-down) (articoli 15, 16, 17 e 18).
La principale novità del Regolamento 517/2014 è l'introduzione di una nuova unità di misura per l'assoggettamento degli impianti alla disciplina: non più i kg di refrigerante ma le tonnellate di CO2 equivalente (determinate da un indicatore denominato "potenziale di riscaldamento globale", GWP, che determina quanto ogni tipo di gas sia potenzialmente dannoso a causa della propria produzione di CO2). La soglia in base alla quale sarà obbligatoria la redazione del Registro Apparecchiatura passa quindi dai 3 kg di gas refrigerante alle 5 tonnellate di CO2 equivalente. Dal 1 gennaio 2017 l'obbligo scatterà anche per quegli impianti che hanno meno di 3 kg di gas, ma più di 5 tonnellate di CO2 equivalente, e che fino ad allora hanno goduto di una proroga. Il regolamento, così come il precedente, stabilisce anche le frequenze con cui gli impianti devono essere sottoposti a visite periodiche, in base appunto alla CO2 equivalente:
- tonCO2eq inferiori a 5: nessun registro, nessun controllo periodico;
- tonCO2eq tra 5 e 50: obbligo di redazione del Registro Apparecchiatura sul quale annotare ogni operazione inerente il gas, obbligo del controllo annuale fughe;
- tonCO2eq tra 50 e 500: obbligo di redazione del Registro Apparecchiatura sul quale annotare ogni operazione inerente il gas, obbligo del controllo semestrale fughe;
- tonCO2eq oltre 500: obbligo di redazione del Registro Apparecchiatura sul quale annotare ogni operazione inerente il gas, obbligo del controllo semestrale fughe, obbligo di dotarsi di un sistema rilevamento perdite permanente.
Come per il precedente regolamento il campo di applicazione deI 517/2014 riguarda il contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione dei gas in oggetto, l’etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, ecc.
La Baglioni Srl ha messo a punto una procedura per il recupero dei suddetti gas che ha ricevuto l'approvazione del Circondario Empolese-Valdelsa.
Ulteriori specifiche sulla materia in oggetto sono state fornite dal Regolamento CE 303/2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenente taluni gas fuorurati ad effetto serra.
Ovviamente la Baglioni S.r.l. ha certificato il proprio sistema (dal 2014) e tutti i propri tecnici sono in posseso del patentino F-GAS; nel 2015 infine ha ottenuto la certificazione di "Impiantisti del freddo" in conformità allo stadard UNI EN 13313:2011.