Cessa l'obbligo della dichiarazione all'ISPRA delle emissioni di F-GAS in atmosfera
07 febbraio 2019
Cambiano le regole per chi possiede impianti contenenti gas florurati ad effetto serra, con l'entrata in vigore del D.P.R.146/2018 che recepisce il regolamento CE 517/14, sparisce la dichiarazione annuale all'ISPRA, contrariamente a quanto pensavano gli operatori del settore, la dichiarazione non andrà compilata nemmeno per l'anno di riferimento 2018!
Si aspetta quindi la banca dati che verrà istituira dalle Camere di Commercio ma che vedrà come responsabili non più gli utilizzatori ma noi manutentori!
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.
In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
NOTA BENE: La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.