Regolamento CE 842/06

MARCHIO CE, DPR 43/2012, EFFETTO SERRA, GAS, PATENTINO FRIGORISTI, RECUPERO GAS ESAUSTO, REGOLAMENTO 303/2008, REGOLAMENTO 842/2006, RICERCA PERDITE

Cosa prevede il Regolamento CE 842/06

Obiettivo del Regolamento CE 842/06 è contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. Il regolamento si applica ai gas fluorurati ad effetto serra elencati nell’allegato A del suddetto protocollo.

Il campo di applicazione deI regolamento riguarda il contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione dei gas in oggetto, l’etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, ecc.

La Baglioni Srl ha messo a punto una procedura per il recupero dei suddetti gas che ha ricevuto l'approvazione del Circondario Empolese-Valdelsa.

Ulteriori specifiche sulla materia in oggetto sono state fornite dal Regolamento CE 303/2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenente taluni gas fuorurati ad effetto serra.

Al paragrafo 8 del documento ufficiale della Commissione Europea sull'interpretazione del Regolamento CE 842/2006 viene chiaramente enunciato che, In attesa dell’adozione dei requisiti di certificazione (patentini per frigoristi), il personale tecnico dovrà comunque essere qualificato: la Baglioni Srl nel 2014 ha certificato il proprio sistema e tutti i propri tecnici sono in posseso del patentino F-GAS; nel 2015 infine ha ottenuto la certificazione di "Impiantisti del freddo" in conformità allo stadard UNI EN 13313:2011.

Con il DPR 43/2012 è finalmente uscito anche in Italia il decreto applicativo del regolamento CE 842/2006.

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